ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCNL DI COOPERATIVE E CONSORZI AGRARI
01.09.2010
Incremento salariale di 75 euro nel triennio
Alcune settimane fa è stata siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL delle cooperative e consorzi agricoli, scaduto il 31 dicembre 2009.
Un risultato unitario, tenacemente inseguito, spiega Pietro Locatelli di Flai Cgil di Mantova, dalle segreterie nazionali di FAI, FLAI e UILA e condiviso con la delegazione trattante, presente in tutte le fasi della movimentata, a tratti estenuante, fase negoziale:
“Una soluzione sofferta nella parte economica: se la soluzione individuata (6,20 % sul triennio) consente di cogliere un risultato in linea con il rinnovo contrattuale degli operai agricoli e florovivaisti, notevole è lo scarto con quanto richiesto in piattaforma, al di sotto delle aspettative (ci fermiamo al 68 % di quanto rivendicato), mentre sicuramente interessante in quella normativa in quanto alcune innovazioni mutuate dalla contrattazione dell'industria, accompagnate a soluzioni inseguite da anni e finalmente ottenute, ci consegnano un impianto contrattuale proiettato verso una dimensione agro industriale più consona all'effettiva realtà del comparto".
In sintesi, i punti salienti dell'ipotesi di accordo, che passa ora al vaglio delle assemblee dei lavoratori per la consultazione certificata.
PARTE NORMATIVA
Decorrenza, durata e procedure di rinnovo
Il CCNL, assumendo una struttura triennale, decorre dal 1° gennaio 2010 e scade il 31 dicembre 2012.
Il CCNL è disdettato almeno otto mesi prima della scadenza; la piattaforma rivendicativa è inviata alle controparti almeno sei mesi prima della scadenza; le trattative per il rinnovo iniziano almeno tre mesi prima della scadenza.
Concordato un periodo di quattro mesi di moratoria delle agitazioni laddove il negoziato si apra entro i termini previsti.
Struttura ed assetto del contratto
Confermata la struttura articolata su due livelli, nazionale e integrativo decentrato.
Contratto nazionale
Per la definizione degli incrementi economici si farà riferimento al tasso d’inflazione, con l'obiettivo di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche generali e di quelle del settore.
Contrattazione decentrata di 2° livello
Dal 1° gennaio 2012 la contrattazione di 2° livello è praticabile ed esigibile in tutte le realtà del Paese, a livello aziendale, territoriale (regionale o provinciale) o di settore merceologico.
Le procedure di rinnovo degli integrativi, che avranno durata triennale, mutuano quella descritta per il CCNL.
Trascorsi dodici mesi dall'invio della piattaforma, ove non si sia raggiunto un accordo, è prevista l'erogazione di un elemento sostitutivo territoriale per dodici mensilità (€ 18 per tempi indeterminati, € 12 per tempi determinati).
Tra le materie demandate al negoziato integrativo sono stati inseriti i percorsi di stabilizzazione della manodopera e l'individuazione di specifiche norme in materia di orario di lavoro a favore dei lavoratori stranieri, al fine di favorire il temporaneo raggiungimento dei propri paesi di origine, l’attribuzione delle mansioni e dei profili professionali per il 5° livello (ex operaio qualificato super).
Appalti
Il testo contrattuale è stato dotato di un articolo ex novo, mutuato dalla contrattazione industriale, ove spiccano l'applicazione dei CCNL confederali per la singola attività merceologica e il rispetto delle disposizioni di legge specifiche vigenti in materia.
Diritti sindacali
Entro un anno dalla stipula del presente accordo, le parti sono impegnate a eseguire una verifica circa gli effetti prodotti dall’accordo di settore sul numero delle RSU.
Previdenza complementare e fondi integrativi
Dal 1° gennaio 2011 la contribuzione aziendale in favore degli aderenti al FILCOOP previdenziale è elevata all’1,2 %.
Con pari decorrenza, l’adesione al FILCOOP sanitario è estesa anche ai lavoratori a tempo determinato:
- impiegati, con contratti a termine superiori a sei mesi (€ 186 annui, riproporzionati per i mesi di durata del contratto);
- operai, con contratti a termine con garanzia occupazionale di almeno 151 giornate (€ 36 annui, di cui € 18 a carico delle aziende e € 18 a carico dell’operaio).
Congedo matrimoniale e permessi straordinari
Il permesso retribuito per lutto per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, pari a tre giorni retribuiti, è esteso anche ai lavoratori a tempo determinato.
Analogamente, in occasione della nascita, dell’adozione internazionale o dell’affidamento preadottivo di un minore al padre è riconosciuta una giornata di permesso retribuito.
Per ulteriori aspettative, in allegato al rinnovo contrattuale, si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia.
Malattia ed infortunio
Meglio definiti i periodi di conservazione del posto di lavoro, nei casi di malattia e infortunio:
impiegati
- malattia, la conservazione del posto di lavoro è garantita per un periodo di dodici mesi, anche per più eventi, nell’arco degli ultimi diciotto mesi;
- infortunio, la conservazione del posto di lavoro è garantita per un periodo di ventiquattro mesi nell’arco dei trentasei precedenti.
operai
- infortunio o malattia, la conservazione del posto di lavoro è garantita per un periodo di 180 giorni, anche per più eventi, nell’arco degli ultimi dodici mesi.
Riassunzione
Rimosso il vincolo del 70 % per il diritto di riassunzione che interesserà la totalità dei dipendenti occupati presso la stessa sede aziendale e con le medesime qualifiche e mansioni.
Lavoro straordinario, festivo, notturno e a turni
Le parti riconoscono contrattualmente l’esistenza del lavoro a turni e s’impegnano a un monitoraggio, nell’arco del triennio di vigenza contrattuale, circa le esperienze realizzate a livello decentrato, al fine di completarne la regolamentazione nel prossimo rinnovo contrattuale.
PARTE ECONOMICA
Indennità di cassa e quadri.
Nel prevedere un apposito capitolo si è incrementata l’indennità di cassa del 20 %, adeguandola a € 25 mensili per dodici mensilità.
Analogamente, l’indennità per i quadri è incrementata del 20 % e adeguata a € 180 mensili per i quadri di 1° livello e a € 125 mensili per i quadri di 2° livello.
Importo forfettario
In occasione dell’erogazione della prima tranche di aumento salariale, ai dipendenti in forza all’atto della firma dell’ipotesi di accordo, a copertura del semestre gennaio - giugno 2010 è erogato il seguente importo forfettario, riproporzionato sulla base dei periodi di presenza effettiva (ore per OTD):
Livello / Importo
1° 191,33
2° 172,01
3° 158,33
4° 147,21
5° 140,00
6° 135,94
7° 126,13
n. p. 106,39
Minimi salariali nazionali
I minimi salariali nazionali sono incrementati mediamente del 6,20 %.
La delegazione FLAI CGIL della Lombardia, presente e attiva nelle molteplici fasi della trattativa, esprime soddisfazione per un risultato complessivamente positivo per i dipendenti del settore della cooperazione agricola lombarda.
A fronte di un incremento economico un “poco contenuto”, compensato in parte dalla storica erogazione di un importo forfettario che, di fatto, copre integralmente il semestre di carenza contrattuale, va sottolineata l’apertura ai dipendenti a tempo determinato delle prestazioni di welfare sanitario, fino ad oggi appannaggio dei soli dipendenti fissi.
Inoltre, in materia di contrattazione, si registra un netto avanzamento di posizioni del tutto simile (e per quella settoriale addirittura superiore) a quello ottenuto nella contrattazione industriale, che ci permetterà a decorrere dal 1° gennaio 2012 di esercitare la contrattazione integrativa in tutte le provincie lombarde, tanto da riflettere sin da ora circa l’ipotesi di un integrativo regionale lombardo, partendo dalle esperienze realizzate nelle provincie di Brescia e Mantova.