NIENTE DICHIARAZIONE PROVVISORIA PER SOGGETTI IRES IN LIQUIDAZIONE
07.07.2010
Nell'ultimo periodo non deve essere presentato il modello
Le società in liquidazione, per le quali l’operazione dura più anni, non devono presentare il modello Unico con i conteggi provvisori del periodo di chiusura della procedura, ma soltanto la dichiarazione riepilogativa con il calcolo definitivo dell’Ires. Per quanto riguarda l’Irap e l’Iva, invece, l’Agenzia evidenzia che ogni periodo d’imposta successivo a quello di messa in liquidazione viene considerato autonomamente e da dichiarare, quindi, in via definitiva.
È questo il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 66/E, pubblicata ieri, che scioglie i dubbi di una società sugli obblighi dichiarativi e di versamento in caso di liquidazione infraquinquennale.
In particolare, la risoluzione spiega che, in caso di liquidazione di una società che si è protratta oltre il periodo d’imposta in cui è iniziata (per un periodo massimo di cinque anni), il reddito ai fini Ires va determinato provvisoriamente per ciascun esercizio intermedio, e poi eventualmente conguagliato in base al bilancio finale.
Trattamento diverso, invece, è riservato all’anno in cui si conclude la liquidazione. Quest’ultimo non costituisce un “autonomo periodo d’imposta successivo” e quindi non è richiesta una dichiarazione di liquidazione provvisoria.
La società, infatti, deve presentare, entro i nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione, la sola dichiarazione riepilogativa ai fini Ires, redatta in base al bilancio finale, che riguarda l’intero periodo.